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BES DSA DES ICD 10 PDP PDF PEI

Che cosa cambia con il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 e il successivo Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 nel lavoro per l’inclusione all’interno della scuola?

Consideriamo innanzitutto il GLO, perché è il punto nodale dell’ottica inclusiva italiana, rappresentando l’ambito specifico d’incontro e di confronto delle diverse componenti – scuola, famiglia, servizi sanitari ed enti locali – che si occupano dello studente con disabilità e l’organo più specificatamente progettuale e di verifica del suo processo d’integrazione ed educativo.

Con il Decreto 66/17 cambia innanzitutto la dizione, diventa appunto Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), perché con l’articolo 9, comma 1, il 66/17 va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11). Nella sostanza non viene introdotta alcuna vera variazione, ma viene data rilevanza normativa a tale gruppo, definendone giuridicamente il nome, la composizione, i compiti e le finalità.

Si tratta di un gruppo di lavoro che di fatto già operava nella scuola italiana, di solito denominato con la sigla GLHO (ma anche con altre designazioni: GLH, GIO, Gruppo PEI, Gruppo Handycap, ecc.), con il compito di redigere e verificare il PDF (Profilo Dinamico-Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) degli studenti con disabilità.

In realtà, però, nessuna normativa parlava chiaramente di GLHO: se ne faceva riferimento nell’articolo 15 comma 2 della legge 104/92 (ripreso poi dall’articolo 137 comma 2 del DPR 297/94, che ne definiva la composizione) in cui si parlava di “gruppi di studio e di lavoro per l’integrazione scolastica”. L’articolo è stato abrogato poi dal Decreto 66/17.

Dunque per la prima volta, e in un decreto che ha una valenza normativa importante, viene definito questo gruppo di lavoro, gli si attribuisce una specifica denominazione e se ne precisano caratteristiche e finalità.

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

  • dal Consiglio di Classe (o, per la scuola dell’infanzia e primaria, dal team di docenti contitolari);
  • “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
  • con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne (referente per l’inclusione, collaboratori scolastici…) ed esterne all’istituzione scolastica (assistenti all’autonomia e alla comunicazione, operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per singoli progetti…) che interagiscono con la classe”;
  • “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL (ora ATS);
  • nelle sole scuole secondarie di secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità”.

Il GLO ha il compito di definire il PEI, di verificare il processo d’inclusione e di proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento, di cui successivamente diremo. È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.  Essendo il GLO un gruppo di lavoro, le decisione si prendono a maggioranza; pertanto non è pregiudiziale – in sostanza ci dice la nuova normativa – la mancata sottoscrizione di una o più componenti del gruppo, compresi i genitori. Ma anche su questo occorrerà intervenire, essendo quella della condivisione del PEI uno dei nodi spinosi della questione. Lo faremo dettagliatamente in un successivo articolo.

Che cosa cambia nel percorso formale di definizione del PEI?

Prima veniva regolato dall’articolo 12, vecchi commi 5 e 6, della Legge 104/92. Alla base c’era la Diagnosi Funzionale (DF) che veniva redatta all’inizio di ogni ciclo scolastico dalla UONPIA (Unità Operativa della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adoloscenza) dell’ASL. Tenendo conto delle indicazioni della DF e sulla base dell’osservazione all’interno della scuola, veniva redatto dal GLHO (e solitamente aggiornato ogni 2-3 anni) il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e, quindi, a partire dal quadro tracciato nel PDF, lo stesso GLHO elaborava annualmente il PEI,  con verifiche ed eventuali aggiornamenti periodici.

Il D.Lgs. 66/17, con l’articolo 5, commi 3 e 4, e l’articolo 7, comma 2, ha abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92. In sostanza:

PRIMA

ORA

Legge 104/92, art. 12, vecchi commi 5 e 6

DPR 24/02/1994, art. 4, 5 e 6

D. Lgs. 66/17, art. 5, commi 3 e 4, e art. 7, comma 2

Legge 104/92, art. 12, nuovo comma 5

La nuova normativa ha mandato in soffitta DF e PDF, introducendo il Profilo di Funzionamento (PF). Esso è definito come il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale dello studente con disabilità e all’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Si prescrive che, per alunni a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92, venga redatto un PF secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 328/2000), nonché per la predisposizione del PEI.

Il Profilo di Funzionamento viene redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (a cui già riferimento faceva il DPR 24/02/1994). Tale UVM è composta da: medico di base (o da un medico specialista della condizione di salute della persona con disabilità), da un neuropsichiatra infantile, da un terapista della riabilitazione, da un rappresentante dell’Ente Locale che ha a carico la persona con disabilità (di solito vi partecipa un assistente sociale). Per la redazione del PF viene prevista la collaborazione dei genitori del disabile e di un docente della scuola frequentata (l’insegnante di sostegno o un docente della classe). Per la scuola superiore è possibile la partecipazione dello stesso studente con disabilità.

Il PF deve essere aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’accesso all’università, oppure in presenza di cambiamenti delle condizioni psicofisiche o di vita dello studente con disabilità. In esso si devono prevedere le specifiche misure di sostegno per lo studente, intese come le competenze professionali idonee al sostegno (insegnante di sostegno, assistente alla comunicazione, ecc.) e la tipologia delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Sarà poi compito annuale del PEI quantificare le necessità orarie di sostegno e definire specificatamente le risorse per l’inclusione.

Modifiche solo parziali rispetto alla normativa precedente ha subito l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Con l’approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa ora ci dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Anche se con l’ICF il PEI si avvale di uno strumento di classificazione più complesso e preciso, nulla invece cambia rispetto alle sue finalità d’individuare obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare le potenzialità di acquisizione di conoscenze e abilità, di relazione, di socializzazione, di comunicazione, d’interazione, di orientamento e delle autonomie dell’alunno con disabilità. Ugualmente a quanto accadeva in precedenza, il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Relativamente ai tempi di elaborazione, fin qua la normativa (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 185/2006, art. 3, comma 1) diceva che PDF e PEI andavano “definiti entro il 30 luglio”. Per la sua verifica nel corso dell’anno si raccomandava di operare “con frequenza correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o con frequenza trimestrale” (DPR del 24 febbraio 1994, art. 6). Ora invece il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e f) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Si specifica inoltre che “nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. La norma non specifica le modalità di convocazione e il preavviso minimo, ma naturalmente è compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Per quanto concerne altri elementi non del tutto dalla legislazione dichiarati o definiti, anche se il D. Lgs. 66/17 è entrato in vigore il 1 settembre 2019, diverse misure necessitano di ulteriori atti normativi per essere applicate correttamente. Tra queste, presentano le maggiori criticità per la loro applicazione l’introduzione del PF e la ridefinizione del PEI su base ICF; per questi, peraltro, lo stesso D. L. 66/17 aveva previsto la necessità di successivi interventi ad hoc.

Per il Profilo di Funzionamento devono essere elaborate dal ministero delle linee guida (art. 5, comma 6, lettera b) ed essere realizzate delle misure di accompagnamento (art. 15 bis). Per il PEI su base ICF, il MIUR deve emanare il modello ufficiale (art. 5, comma 6, lettera b).

Siamo in una fase di transizione. I vuoti legislativi generano incertezza e inducono all’approssimazione. I cambi di governo e il continuo ritorno sulle leggi scolastiche dei vari ministri che si vanno avvicendando all’Istruzione determinano una confusione di cui il lavoro nella scuola e soprattutto sui percorsi d’inclusione dovrebbe essere sempre esente. Da più parti, e noi ci aggiungiamo, si richiede che – come si fece una generazione fa con la Legge 104 del 5 febbraio 1992 – si lavori per una legge quadro sulla disabilità. Ci sono nuovi bisogni da soddisfare, nuove procedure e nuove possibilità da determinare. E c’è tutta una terminologia specifica e tutto un linguaggio da modificare. E non è poca cosa per i processi d’inclusione.

(santodaloe)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1138 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021);

Decreto Legislativo 13 aprile 2017n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap);

Legge 5 febbraio 1994 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).