Cominciamo col dire che le ultime disposizioni, pur nelle modalità specifiche dell’esame 2019/20 dovute agli effetti del Covid-19 (esame col solo colloquio orale, attraverso cui vengono attribuiti fino a 40 punti; variazione nel conteggio dei crediti scolastici, ora fino a 60 punti; specifiche norme di svolgimento della prova di colloquio in sicurezza, ecc. Vedi: Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 – Esami di Stato secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2019/2020) non hanno sostanzialmente cambiato le modalità d’esame per gli studenti con disabilità.
L’esame viene ancora regolamento sulla base del Decreto Legislativo n.62/2017. L’ art.20 comma 5 prevede, in relazione agli studenti con disabilità, che in sede di riunione preliminare ciascuna sottocommissione prenda in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni e il Documento del Consiglio di classe (ora Documento del 30 maggio) nella parte specifica, individuando coloro che sostengono l’esame con prove differenziate.
La sottocommissione deve operare in sintonia con quanto stabilito dal Consiglio di classe, al quale spetta il compito di determinare la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
È pure compito del consiglio di classe di acquisire, sentita la famiglia preventivamente all’insediamento della sottocommissione, elementi per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica (videoconferenza o altra modalità telematica sincrona), qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione di quanto sopra indicato come compito del consiglio di classe provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione d’esami sulla base delle indicazioni del Documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
La prova d’esame per gli studenti con disabilità viene organizzata dalla commissione d’esame sulla base dell’art.20 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.62/2017.
Questa prova può avere valore equipollente o non equipollente, in sintonia con quanto stabilisce il PEI.
La prova d’esame è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l’utilizzo di ausili tecnici e magari modalità diverse di esecuzione o anche lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque idonea a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi. Essa pertanto determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma rilasciato non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente né della disabilità dello studente.
Per la valutazione di tale prova d’esame con valore equipollente la commissione deve correlare, ove fosse necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione attraverso la formulazione di specifici descrittori.
Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe e in coerenza del PEI, una prova d’esame non equipollente, così come agli studenti che non sostengono l’esame, è rilasciato un attestato di credito formativo, recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.
Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
Per quanto riguarda la certificazione che acquisiscono gli studenti che non conseguono il diploma, la normativa fa ancora riferimento alla Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio 2001, a cui sono allegati i moduli per il rilascio dell’Attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore (D.P.R. n.323 del 23/07/1998 art. 13) e il certificato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte. (O.M. n. 90 del 21/05/2001 art.15).
In particolare, il D.P.R. n.323 del 23.7.1998 – Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore -, all’art.13, stabilisce che “qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.
L’O.M. n.90 del 21 maggio 2001 – relativa agli scrutini e agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado -, all’art.15, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono “partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali”.
I due modelli proposti dalla C.M. 125/2001, oltre che validamente utilizzati in questi anni da molte istituzioni scolastiche, sono stati approvati dall’Osservatorio Nazionale sull’handicap.
Tale modulistica inoltre è orientata a:
- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall’alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all’ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l’impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall’alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell’alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall’alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti “gravi” perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l’inserimento in una situazione protetta.
Alleghiamo qui i due moduli insieme alle note esplicative.
Attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
Certificato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte.